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INCENTIVI AUTO NUOVE
 di Andrea Giordani



Fino al 31 dicembre


 

 

 

 

 

 


A CHI SI APPLICANO:

Le agevolazioni fiscali si applicano agli acquisti o alla locazione finanziaria di autoveicoli nuovi (immatricolati per la prima volta in Italia) o usati, compiuti nel periodo compreso tra l’8 luglio e il 31 dicembre 2002.

I benefici si applicano a:

·  autoveicoli di potenza non superiore a 85 KW;

·  autovetture, cioè veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente;

·  autoveicoli per il trasporto promiscuo, ossia i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente.

I benefici non si applicano pertanto ai motoveicoli.

AUTOVEICOLI NUOVI:

Per l'acquisto di autoveicoli nuovi (purché regolarmente dotati di dispositivi non inquinanti), è prevista per i primi tre anni l'esenzione da:

-  tassa automobilistica annuale (bollo auto);

-  imposta provinciale di trascrizione;

-  altri emolumenti dovuti agli uffici del P.R.A.

L'agevolazione decorre dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo, ossia quella risultante dall'atto di acquisto della proprietà del veicolo stesso.

COME SI DEVE FARE:

a) l’acquirente:

Deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto del veicolo nuovo o usato, un altro veicolo:

·  sprovvisto dei dispositivi non inquinanti;

·  intestato allo stesso proprietario (o all’utilizzatore, in caso di locazione finanziaria) dell’autoveicolo oggetto dell’acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, anche se ricevuto per successione ereditaria.

b) il venditore ha l'obbligo di:

·  consegnare, entro 15 giorni dalla consegna del veicolo ecologico, il veicolo non conforme ricevuto dall’acquirente ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione;

·  provvedere alla richiesta di cancellazione del veicolo non conforme presso il P.R.A.;

·  rilasciare all’acquirente un’attestazione comprovante l’avvenuta consegna del veicolo ai centri di raccolta.

Roma, novembre 2002